Art. 1.
(Definizione. Modalità di utilizzo
del materiale genetico).

      1. Per donazione a fini di nascita si intende l'atto di destinazione, compiuto dai soggetti cui è geneticamente riferibile l'embrione soprannumerario o residuato da un trattamento di procreazione medicalmente assistita, in favore di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, che si impegnano, ricorrendo a tecniche di procreazione medicalmente assistita, a portare avanti una gravidanza assumendo tutti i diritti e gli obblighi nei confronti del nato. Il nato è considerato figlio legittimo ovvero naturale dei soggetti che hanno assunto tale impegno. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
      2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è consentita la donazione di gameti e di cellule staminali embrionali.
      3. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì consentire, all'atto della prestazione del consenso alla donazione, che qualora il predetto materiale genetico risulti inutilizzabile a fini procreativi esso possa essere destinato alla ricerca scientifica finalizzata al progresso medico.
      4. In tutti i casi in cui l'embrione si trova in stato di abbandono, per rinuncia espressa o tacita degli originari titolari ovvero per altre cause, il Ministero della salute dispone sulla donazione a fini di nascita o, nel caso di accertata inidoneità a tale scopo, sulla destinazione a fini di ricerca scientifica.